Si rappresenta che “nei decreti di concessione di competenza dei settori attuatori (GAL) si devono intendere termini perentori esclusivamente quelli relativi all’ultimazione dei lavori”, come previsto con provvedimento n. 47 del 23/06/2010.
Pertanto il differimento delle scadenze intermedie da parte dei beneficiari non deve comportare la richiesta di proroga, ma solo una semplice comunicazione al GAL e al Soggetto Attuatore.
Il Coordinatore